Italia Unita 
Associazione Culturale collegata al movimento "BASTA-TASSE"

 

STATUTO

(registrato con atto pubblico giugno 1996)


 Art.1    Art.9  (Il Comitato di Presidenza Nazionale)
 Art.2  (Scopi dell'Associazione)  Art.10  (Presidente Nazionale)
 Art.3  (Adesioni)  Art.11  (Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti)
 Art.4  (Struttura ed organi nazionali)  Art.12  (Collegio Nazionale dei Probiviri)
 Art.5  (Strutture ed organi periferici)  Art.13  (Autonomia amministrativa delle strutture)
 Art.6  (Durata e Assemblee)  Art.14  (Rapporti tra iscritti e Associazione: norma di garanzia)
 Art.7  (Assemblea Nazionale)  Art.15  (Modifiche dello Statuto)
 Art.8  (Consiglio Nazionale)  Art.16  (Scioglimento dell'Associazione)


Art. 1

È costituita con sede legale in C.so Italia, 141- Boario Terme l'associazione denominata " ITALIA UNITA ", che ha sede operativa in Boario Terme - C.so Italia, 141.

Art. 2

(Scopi dell'Associazione)

L'Associazione "ITALIA UNITA " non ha fini di lucro, non ha prefissione di termini ed attraverso la partecipazione spontanea di semplici cittadini si propone di agire come gruppo d'opinione democratica, collocato nell'area moderata, ove si incontrano i valori della cultura cattolica e laica per attuare al meglio il principio della libertà individuale quale primato della persona sullo Stato per una migliore difesa dei principi di legalità a tutela dei diritti dell'uomo da cui le istituzioni trovano la propria legittimità.
"ITALIA UNITA " vuole assicurare un solido contributo al mantenimento dell'unità ed indivisibilità dello Stato Italiano, facendo salve le esigenze federaliste per l'autonomia e per il decentramento amministrativo periferico, adoperandosi nel contempo per una rapida realizzazione delle riforme costituzionali dello Stato per un'efficace trasformazione e modernizzazione del Paese onde possa essere in grado di dare adeguate risposte in termini di servizi e sviluppo al cittadino. Il raggiungimento dei propri fini avverrà attraverso la libera discussione con l'impegno ad attenersi alle decisioni della maggioranza a meno che essa non sia contraria ai diritti umani ed ai principi fondamentali delle libertà.

Art. 3

(Adesioni)

All'associazione si aderisce attraverso apposita domanda da presentare alla struttura di rappresentanza con il versamento della quota di contributo stabilito dal Comitato di Presidenza Nazionale.
La domanda di adesione vale come accettazione delle norme dello statuto e ad ogni aderente viene rilasciato un attestato di adesione all'Associazione.
Il recesso dell'aderente dall'Associazione non dà diritto al rimborso delle quote versate.

Art. 4

(Struttura ed organi nazionali)

La struttura organizzativa dell'Associazione è riferita al Comitato di Presidenza Nazionale, composto da 15 membri che eleggono un Presidente, un Vice presidente ed un Tesoriere.
Il Presidente rappresenta l'Associazione sia di fronte ai singoli associati, sia di fronte ai terzi.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.
Il Comitato di Presidenza Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale.
L'Assemblea Nazionale dell'Associazione c costituita da nr. 3 delegati per ogni Provincia fino a 2.000.000 (duemilioni) di abitanti, e nr. 5 delegati per quelle con un numero di abitanti superiore scelti dall'Assemblea Provinciale nonché da tutti i Presidenti dei Comitati di Presidenza Regionale.

Art. 5

(Strutture ed organi periferici)

Il Comitato di Presidenza Regionale è formato da tutti i Presidenti Provinciali o loro delegati scelti all'interno dei Comitati di Presidenza Provinciali.
A livello Provinciale è previsto un Comitato di Presidenza composto da 5 a 9 eletti dall'Assemblea Provinciale.
L'Assemblea Provinciale è costituita da tutti i Presidenti dei Comitati di Presidenza Comunali e/o Circoscrizionali nonché dai Presidenti delle Strutture di Collegio.
Il Collegio ha un ambito territoriale riferito a quello contemplato dalla Legge elettorale per l'elezione di Consigli Provinciali.
Il Comitato di Presidenza di Collegio è composto da tutti i Presidenti Comunali e/o Circoscrizionali.
Il Comitato di Presidenza Comunale e/o Circoscrizionale è eletto in numero variabile dai 3 ai 7 membri eletti dall'Assemblea Comunale e/o Circoscrizionale degli aderenti.
Ogni Comitato di Presidenza periferico esprime un Presidente, un Vice ed un Tesoriere.

Art. 6

(Durata e Assemblee)

Le nomine statutarie hanno una durata temporale di due anni.
Ogni Assemblea deve essere convocata almeno una volta nel biennio con preavviso di dieci giorni su iniziativa del Presidente sentito il Comitato di Presidenza. Le delibere assembleari avvengono a maggioranza dei presenti.

Art. 7

(Assemblea Nazionale)

L'Assemblea Nazionale è l'organo massimo dell'Associazione ed ha i seguenti compiti:
- deliberare sugli indirizzi programmatici dell'associazione;
- eleggere i 50 membri del Consiglio Nazionale e del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei revisori dei Conti;
- esaminare il rendiconto finanziario dell'Associazione.
Partecipano all'Assemblea Nazionale, con diritto di voto, oltre i componenti di cui all'art. 4 comma 5, i membri del Consiglio Nazionale del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Art. 8

(Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Nazionale è l'Organo deliberativo dell'Associazione fra un'Assemblea Nazionale e la successiva ed ha i seguenti compiti:
- convocare l'Assemblea Nazionale fissandone le modalità di svolgimento;
- dare direttive generali sull'attività dell'Associazione nel quadro degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Nazionale;
- promuovere lo sviluppo dell'Associazione;
- esaminare ed approvare i bilanci annuali;
- eleggere nel suo seno i 15 componenti del Comitato di Presidenza Nazionale.
Il Consiglio Nazionale si compone di 50 membri eletti dall'Assemblea Nazionale.
Nella fase costituente, il Consiglio Nazionale sarà formato dai membri del comitato di Presidenza Nazionale e Regionale.
Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, in via straordinaria ogni qualvolta il Comitato di Presidenza Nazionale lo ritenga necessario o ne faccia richiesta un terzo dei componenti.
Il Comitato di Presidenza Nazionale predispone i lavori per la convocazione del Consiglio Nazionale indicando data. Iocalità ed ordine del giorno.
I lavori del Consiglio Nazionale sono presieduti e coordinati dal Presidente Nazionale, coadiuvato dagli altri membri del Comitato di Presidenza.
Partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale, con voto consultivo, i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 9

(Il Comitato di Presidenza Nazionale)

Il C.P.N. è l'Organo esecutivo dell'Associazione ed ha i seguenti compiti:
- attuare e sviluppare l'indirizzo culturale programmatico dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- assicurare la continuità dell'attività associativa;
- provvedere al funzionamento dell'Associazione e dei vari servizi;
- deliberare su tutte le questioni amministrative e su tutte le altre che hanno carattere di urgenza;
- curare l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'associazione con facoltà di delegare in tutto o in parte specifici poteri di amministrazione e di rappresentanza a singoli membri del Comitato di Presidenza anche periferici;
- presentare all'Assemblea Nazionale una relazione sull'attività svolta;
- deliberare sulla Convocazione del Consiglio Nazionale fissandone data, luogo ed ordine del giorno;
- proporre al Consiglio Nazionale la convocazione ordinaria dell'Assemblea Nazionale.

Art. 10

(Presidente Nazionale)

Il Presidente Nazionale è l'organo ufficiale dell'Associazione a livello Nazionale e assume la rappresentanza della stessa.
Il presidente Nazionale ha i seguenti compiti:
- rappresentare a tutti i livelli l'unità del deliberato dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- proporre al Comitato di Presidenza ed agli altri Organi Nazionali e penferici le linee di sviluppo degli indirizzi programmatici;
- ispirare e coordinare l'azione di membri del Comitato per quanto riguarda la specifica attività di competenza;
- convocare, presiedere e coordinare i lavori del Comitato Nazionale, di cui fissa data, luogo ed ordine del giorno;
- presiedere e coordinare i lavori del Consiglio Nazionale;
- convocare su conforme adesione del Comitato,il Consiglio Nazionale almeno 10 giorni prima, salvo termini più brevi in caso di urgenza.
In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ed in caso di impedimento di quest'ultimo, altro membro del Comitato di Presidenza Nazionale.

Art. 11

(Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti)

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è l'organo preposto al controllo dei Libri Contabili e dell'amministrazione. Compito del Collegio è quello di svolgere il predetto controllo e di riferirne l'esito al Consiglio Nazionale con apposito verbale.
Il Collegio presenta altresì una relazione all'Assemblea Nazionale sulla propria attività.
Il Collegio si compone di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti all'Assemblea Nazionale.
L'Assemblea provvede altresì ad eleggere due membri supplenti.
Il Collegio è convocato dal Presidente che ne coordina i lavori.
I membri del Collegio non possono ricoprire cariche direttive nella struttura nazionale né in quelle periferiche.

Art. 12

(Collegio Nazionale dei Probiviri)

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'Organo competente a giudicare, in ultima istanza, dei ricorsi cui all'art. 14 dello Statuto.
Modalità e termini sono stabiliti dallo stesso articolo.
Il Collegio si compone di 5 membri, di cui uno con funzione di Presidente, eletti dall'assemblea Nazionale.
L'Assemblea provvede ad eleggere altresì due membri supplenti.
Il collegio è convocato dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.
Le funzioni di Probiviro sono incompatibili con altre cariche della Associazione.

Art. 13

(Autonomia amministrativa delle strutture)

Gli organi statutari non rispondono giuridicamente ed economicamente delle obbligazioni assunte dagli organi periferici dei diversi livelli.
Le strutture nazionali e periferiche, singolarmente considerate, sono organismi amministrativamente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte dal Presidente legale rappresentante pro-tempore, sempreché, siano state assunte previa deliberazione del rispettivo Comitato di Presidenza, o dallo stesso ratificate e non siano comunque in contrasto con gli scopi statutari, con il Regolamento dell'Associazione e con gli indirizzi degli organi competenti.

Art. 14

(Rapporti tra iscritti e Associazione: norma di garanzia)

Gli iscritti sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto e le decisioni degli organi statutari e debbono astenersi da atti incompatibili con le finalità ed il prestigio dell'Associazione.
Le infrazioni possono dar luogo, a seconda della gravità e/o recidività, alle seguenti sanzioni: richiamo scritto, sospensione fino a sei mesi dalle attività sociali, decadenza della carica, espulsione.
Organo competente a discutere dell'infrazione è il Comitato di Presidenza Provinciale che decide a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti.
Se l'infrazione è consumata da un iscritto che sia componente di un organo direttivo la decisione è assunta dalI'Organo di appartenenza. La competenza è dell'Organo territorialmente superiore se l'interessato è componente di più Organi.
La decisione è notificata all'interessato con provvedimento motivato.
Avverso le decisioni assunte dagli organi periferici,è ammesso ricorso entro 30 giorni al Consiglio Nazionale.
Contro le decisioni del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso, in ultima istanza, entro 30 giorni, al Collegio Nazionale dei Probiviri.
La decisione sull'esito dei ricorsi deve essere assunta dagli Organi competenti entro il termine di giorni 90 dalla loro ricezione. Non è ammesso l'istituto del silenzio rigetto, quando il contenzioso proposto sia legittimo nei contenuti e nel merito.
Nella fase costituente, organo competente a decidere in prima istanza è la struttura base, ed in seconda ed ultima istanza, il Comitato Promotore.

Art. 15

(Modifiche dello Statuto)

Lo Statuto può essere modificato soltanto dall'Assemblea Nazionale.
La prima Assemblea Nazionale che dovrà essere convocata, ai sensi dell'atto costitutivo entro e non oltre due anni dalla data dell'atto stesso, dovrà altresì completare le parti che il presente Statuto rinvia alla medesima.
Le proposte di modifica e di completamento dovranno pervenire al Comitato di Presidenza Nazionale entro 30 giorni antecedenti alla data di convocazione dell'Assemblea Nazionale che sarà fissata dal Comitato di Presidenza.

Art. 16

(Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato di Presidenza Nazionale a maggioranza degli aventi diritto in prima convocazione, e a maggioranza relativa in seconda convocazione.
I beni dell'Associazione saranno liquidati da un apposito Comitato di 3 membri nominati dal Consiglio Nazionale, ed il ricavato formerà oggetto di atti di liberalità in favore di Associazioni Nazionali aventi scopi umanitari.



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